F/2 Unità collabenti.
Si tratta delle unità che in parte o in toto sono inabitabili: unità parzialmente demolite, dirute, o che, in ogni caso, non producono reddito. Per queste unità non devono essere presentate planimetrie, è, invece, necessaria una relazione tecnica che sia breve, ma non lapidaria, contenente i dati del tecnico dichiarante; gli identificativi catastali dell’u.i.; la descrizione dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture, le dotazioni tecnologiche e lo stato di manutenzione; documentazione fotografica (consigliabile, ma non obbligatoria) Non è consentito dichiarare unità collabenti partendo da unità già denunciate, quindi è possibile presentare un’u.i. in F/2 solo in nuova costruzione o unità afferente (accatastamento), ma mai in variazione. Il solo modo di intervenire con DOCFA su u.i. divenute inagibili è la DEMOLIZIONE TOTALE.
E’ possibile inserire in categoria “F/2” (unità collabenti) quei fabbricati o porzioni di essi che nello stato in cui si trovano, non sono suscettibili a fornire reddito.
Es.: Costruzioni non abitabili o non agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l’immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Perché a fini IMU non vale anche per i fabbricati inagibili o degradati oggetto di delibera di sgombero da persone e cose emanata dal sindaco del comune, quindi senza reddito perché privi di agibilità e quindi non abitabili, non locabili e vendibili solo a prezzo ridottissimo?
Che differenza c’è tra un fabbricato in simili situazioni e uno collabente se entrambi non forniscono reddito?
VISTO CHE PER LA RICHIESTA DI UNITà COLLABENTE NON OCCORE PLANIMETRIA O QUANT’ALTRO DAL P.TO DI VISTA TECNICO, PERCHè SI OBBLIGA LA RELAZIONE ASSEVERATA DAL TECNICO ABILITATO?
SE IL RICHIEDENTE ALLEGA INVECE UN AUTODICHIARAZIONE NELLA QUALE OLTRE AI DATI TECNICI SI DESCRIVE LO STATO DEL FABBRICATO?
CON ATTO DI NOTORIETA’ SI ASSUME LA RESPONSABILITà IL PROPRIETARIO DEL FABBRICATO, è PIù ECONOMICA E PIù VELOCE …. GRAZIE